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Superbonus 110% : le ultime criticità riscontrate dalle associazioni di settore

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Manca meno un mese e mezzo al fatidico 30 giugno ed il Governo tace sulla tanto attesa e agognata proroga per il completamento del 30% dei lavori Superbonus sulle unifamiliari, nonostante le varie promesse di mettere la questione in agenda subito dopo la pubblicazione del DEF.

“Il termine fissato a giugno per completare almeno il 30% dei lavori che interessano gli edifici unifamiliari va prorogato”, sostengono tutti i presidenti delle associazioni della filiera termoidraulica, dalla fabbricazione e distribuzione alla progettazione fino alla costruzione e installazione di impianti (AiCARR, ANGAISA, Aqua Italia, Assistal, Assoclima, Assotermica, CNA Installazione Impianti).

Nella nota delle associazioni si ribadisce l’importanza rivestita dagli edifici unifamiliari nell’ambito del Superbonus, rappresentando il segmento di immobili maggiormente interessato dall’applicazione della detrazione fiscale: come confermato anche dai dati più recenti diffusi da ENEA, che testimoniano la rilevanza degli interventi di efficientamento energetico sia per il loro valore in termini di sostenibilità, che dal punto di vista economico. Le maggiori difficoltà si stanno riscontrando nell’approvvigionamento dei materiali e componenti lungo tutta la catena produttiva, e l’incremento della domanda, trainata proprio dagli incentivi, che rende complicato il reperimento di professionisti, la maggior parte dei quali sono già gravati da carichi di lavoro importanti. Proprio per questo, le Associazioni chiedono al Governo una proroga al 31 dicembre 2022 per il completamento del 30% dei lavori Superbonus sulle unifamiliari. “Sappiamo che diverse forze politiche si sono già mosse per far approvare questa proroga in tempi brevi e, a questo proposito, ci auguriamo di poter trovare conferme il più presto possibile. Come abbiamo già avuto modo di dire più volte ci teniamo a sottolineare che la filiera si mette a completa disposizione delle Istituzioni non solo per quanto riguarda gli incentivi, ma per tutta la complessa partita della transizione energetica”.

Intanto l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) lancia un nuovo allarme legato ai cantieri di superbonus 110% che rischiano il blocco a cause dello stop delle banche alla cessione del credito. Una situazione che, secondo il Presidente dell’Ance Gabriele Buia “crea grandissimi problemi. Molti contratti rischiano di saltare e con l’esaurimento del plafond delle banche molte imprese non avranno la possibilità di scontare il credito”.

"È un disastro" attacca Buia, che vede la causa “nel proliferare di aziende che nulla hanno a che fare con il comparto delle costruzioni. Sono mesi che ci sgoliamo denunciando la nascita di quasi 12mila nuove società che si sono iscritte alle Camere di Commercio con il codice Ateco delle costruzioni ma che in realtà non hanno nulla a che fare con il nostro mondo, che anzi subisce solo gli effetti peggiori di questa speculazione”.

Intanto, è all'esame del Parlamento la legge di conversione del Decreto Bollette, all'interno della quale si dovrebbe inserire una nuova modifica al meccanismo delle opzioni alternativa che sbloccherà la quarta cessione da parte delle banche che hanno raggiunto la capienza fiscale.


Nuove modalità di cessione dei crediti (2+1)

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Comprendere del tutto in che modo funzioni attualmente l’operazione di cessione del credito in riferimento all’usufrutto dei bonus edilizi non è semplice. Tante sono le domande e le problematiche alle quali vanno incontro contribuenti, imprese e istituti. Con una recente FAQ divulgata dall'Agenzia delle Entrate, la stessa ha fornito nuovi interessanti spunti che favoriscono una più semplice comprensione dell’argomento.

La cessione dei crediti per i bonus edili ha subito una serie di limitazioni per contrastare le frodi, creando non pochi problemi, introdotte dal Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022), sono state corrette con il Decreto Frodi (DL 13/2022). Successivamente i contenuti del Decreto Frodi sono nuovamente confluiti nel Decreto Sostegni-ter.

Le nuove regole sono in vigore a partire dal 17 febbraio 2022. Proprio attorno a questa data ruotano le varie regole disposte, che oltretutto si differenziano anche a seconda della scelta tra cessione del credito e sconto in fattura.

Con l’entrata in vigore del DL n. 13 del 25 febbraio 2022, si è stabilito che, a partire dal 17 febbraio sarebbe stata consentita una sola operazione di cessione del credito “libera”, che il Fisco definisce “jolly”, e due ulteriori cessioni a favore solo di istituti abilitati.

L’Agenzia ha chiarito che continuano a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto frodi, il comma 2 dell’art. 28 del DL sostegni-ter, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022. Resta valido anche il contenuto del successivo comma 3 dell’art. 28, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Per quanto riguarda le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, quindi, viene spiegato che la disciplina da seguire è quella definita dal DL n. 4 del 27 gennaio 2022. Qui, all’art. 28 comma 2, si stabilisce che i crediti che, prima del 17 febbraio, sono già stati oggetto di una prima operazione di cessione oppure hanno già usufruito dello sconto in fattura, potranno conseguire lo stesso meccanismo previsto per le nuove comunicazioni, ovvero:

  • Un’ulteriore cessione “jolly” (anche frazionabile);
  • Due cessioni successive alla prima (con credito non frazionabile), solo a favore degli istituti abilitati. Al comma 3 viene chiarito che saranno considerati nulli tutti i contratti che non rispettano i suddetti criteri.

Per le comunicazioni inviate a partire dal 17 febbraio 2022:

  • dopo la comunicazione della prima cessione, per le ulteriori cessioni: il cessionario potrà operare solo 2 cessioni qualificate (banche);
  • dopo la comunicazione dello sconto in fattura, per le ulteriori cessioni: il fornitore potrà operare ancora una cessione jolly (a chiunque) e 2 qualificate (banche).

Si ricorda che la Comunicazione 2022 dovrà essere inviata entro il 29 aprile.


Pronto il nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi.

fonte immagine:https://www.sardegnaimpresa.it/bonus-edilizia-luglio-2019/

L’Agenzia delle Entrate ha divulgato le nuove regole, previste dal dl n. 4/2022 (Sostegni-ter) che limitano la cessione del credito per i bonus edilizi. Il Provvedimento recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”, ha lo scopo di adeguare il meccanismo di cessione del credito alle ultime disposizioni restrittive previste dal decreto Sostegni-ter.

L’articolo 28 di tale decreto, infatti, ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In base alle nuove indicazioni, a partire dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”; ciò significa che il cessionario del credito non può cederlo a sua volta.

Il provvedimento approva il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche, che tengono conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni ter (dl n. 4/2022), in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Il modello aggiornato sostituisce il precedente (con provvedimento dell’8 agosto 2020) ed i contribuenti lo potranno utilizzare a partire dal 4 febbraio 2022 per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.

A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Inoltre l’Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter. Non più entro il 6 febbraio, dunque, ma fino al 16 dello stesso mese.

È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).


In Gazzetta il decreto-legge con misure antifrode su Bonus e Superbonus 110%

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Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 ha approvato il cosiddetto decreto antifrode, provvedimento del governo che contiene una stretta sui controlli relativi alle agevolazioni edilizie. Il decreto legge 11 novembre 2021 numero 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi, 12 novembre 2021. E' articolato in 5 articoli:

  • art. 1 – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
  • art. 2 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi
  • art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate
  • art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
  • art. 5 – Entrata in vigore

L'obiettivo è quello di evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.

Il potenziamento dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria è contenuto nell’articolo 3 del testo. Nella parte iniziale si prevede quanto segue:“L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

All’Agenzia delle Entrate viene attribuita la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura per controlli preventivi, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio. Il decreto legge anti-frode espone anche quali sono i criteri che verranno utilizzati per riconoscere i profili di rischio in riferimento all’utilizzo della cessione del credito col Superbonus 110% e gli altri bonus casa. Per riconoscere le attività fraudolente, il Fisco considererà:

  • I dati inseriti dai soggetti nelle comunicazioni, per vedere se risultano regolari e coerenti;
  • I dati riferibili ai crediti oggetto di cessione;
  • L’operato di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • Le opzioni di cessione eventualmente effettuate in precedenza dai soggetti.

Sono inoltre presenti tetti massimi per le spese che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da approvare entro 30 giorni. La congruità delle spese deve essere asseverata dai tecnici abilitati.

Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).


Bonus facciate 2021: anche su interventi realizzati nel 2022

fonte immagine:https://interfilereport.it/reports/bonus-facciate-la-guida-aggiornata-a-luglio-2021

Nelle ultime settimane in riferimento alla detrazione fiscale del 90% (bonus facciate) prevista dall'art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), una domanda è salita alla ribalta alla luce della sempre più reale possibilità che il Parlamento decida di non prorogare questa detrazione in scadenza il 31 dicembre 2021. Nel caso di interventi realizzati a cavallo tra il 2021 e il 2022, in caso di pagamento entro il 2021 dell'intero importo dei lavori che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura (90%), soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in detrazione con il bonus facciate tutta la spesa dell'intervento?

Per prima si è pronunciata la direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate (interpello 903-521 del 7 luglio 2021) fornendo un parere favorevole sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al bonus facciate, pari al 90 per cento, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (Sal) che potranno essere completati anche successivamente.

Il bonus facciate, quindi, potrebbe continuare ad essere attivo anche dopo la sua scadenza. Lo ha affermato il sottosegretario al Mef, Federico Freni, rispondendo a un’interrogazione in Finanze della Camera il 5 ottobre 2021, prospettando la possibilità che anche gli interventi di recupero realizzati nel 2022 potranno essere ammessi alla detrazione fiscale. A condizione che i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2021. Il sottosegretario ha specificato, inoltre, che si potrà scegliere lo sconto in fattura anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento perché l’opzione può essere esercitata indipendentemente dai Sal, a differenza di quanto previsto per il Superbonus, per cui i Sal non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.“La norma del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati“.

È importante sottolineare che per fruire dell’agevolazione, non è rilevante la fine dei lavori ma lo sono il bonifico e la relativa fattura emessa, che deve risultare emessa entro il 31 dicembre 2021.

La mancata effettuazione degli interventi determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Il concorso nella violazione comporterà la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.